Zattere di salvataggio | MarePesca

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Zattere di salvataggio

31/01/2013 - 10:45
Il 12 agosto del 2002, è stato emanato il "Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" (Decreto Ministeriale n. 219).

 

Caratteristiche

 

Il citato Regolamento definisce le caratteristiche costruttive sia del mezzo sia degli accessori, oltre a dare esatte indicazioni delle dotazioni d'emergenza. Le nuove zattere di salvataggio per le unità da diporto devono essere conformi al prototipo approvato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). è inoltre autorizzato l'uso di zattere gonfiabili approvate da uno Stato membro dell'Unione Europea o che aderisce all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, qualora la costruzione di tali mezzi di salvataggio sia rispondente a norme o regole approvate da tali Stati e che garantiscano un livello di protezione per la salvaguardia della vita umana in mare equivalente a quello indicato nel Decreto italiano. L'art. 6, particolarmente significativo, riguarda le istruzioni e i documenti concernenti la zattera di salvataggio che i fabbricanti devono fornire a corredo del mezzo. Si tratta delle Istruzioni per la messa a mare e l'impiego della zattera, scritte su carta resistente all'acqua e da esporre all'esterno, del Manuale del Proprietario, della Carta d'Identificazione della zattera e del Libretto d'uso della zattera (da mettere all'interno), quest'ultimo redatto su supporto resistente all'uso. È prevista la marcatura e con questa dovrà essere scritto anche il nome od il numero identificativo dell'unità; non sarà quindi più possibile spostare la zattera da un'unità all'altra.

 

Revisioni

 

Il mezzo di salvataggio deve essere sottoposto a revisioni periodiche. In particolare, per quanto riguarda la parte pneumatica, gli accessori, le dotazioni, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa, la revisione ha cadenza biennale.Almeno ogni cinque anni deve essere effettuata la prova idraulica delle bombole. È prevista inoltre, una visita speciale ogni sei anni dal primo confezionamento ovvero quando si dovesse costatare un'usura anomala della zattera o dei suoi accessori. Le norme transitorie del passaggio dalla vecchia normativa di riferimento (Decreto della Marina Mercantile del 2 Dicembre 1977) a quella nuova prevedono che le zattere, conformi alla precedente normativa e già installate a bordo, devono essere sottoposte alla visita speciale in occasione della prima revisione dopo il 31/12/2002, comunque non oltre il 17 Ottobre 2004. La produzione delle zattere in accordo al precedente Decreto del 1977 è terminata il 17 gennaio 2003 e la loro installazione doveva avvenire entro il 17 ottobre dello stesso anno.

 

Cinture di salvataggio

 

Le cinture di salvataggio, da avere a bordo come dotazione di sicurezza, devono essere conformi ai modelli previsti nel Decreto del 10 maggio 1996 a firma del Direttore della Divisione Sicurezza della Navigazione. Tali cinture, provviste di strisce retroriflettenti, possono essere del tipo " a giubbotto" od "a stola" e adatte alla taglia dell'utilizzatore. Eventuali modelli gonfiabili devono avere i sistemi di gonfiamento nè manuali nè a fiato.

 

Salvagenti anulari e salvagenti a ferro di cavallo

 

La normativa equipara i due salvagenti, che sono definiti "mezzi di salvataggio a galleggiabilità con materiali a galleggiabilità intrinseca" e dotati di:

 

• sagola d'appiglio fissata in quattro punti (quello anulare deve avere un dispositivo d'aggancio manuale);

 

• strisce retroriflettenti;

 

• luce ad accensione automatica.

 

La luce deve essere continua a giro d'orizzonte oppure a lampi intermittenti e deve essere in grado di durare per almeno due ore dall'accensione.