Il pescatore sportivo e ricreativo | MarePesca

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Il pescatore sportivo e ricreativo

11/03/2013 - 00:00

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;

VISTA il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l’attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l’art. 17 in materia di pesca sportiva;
 

RITENUTA la necessità provvedere al rilevamento della consistenza dell’attività di pesca sportiva in mare regolata dalla pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;

SENTITA la Commissione Consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
 

DECRETA
Articolo 1
1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l’esercizio dell’attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
2. La comunicazione ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al presente decreto.
3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata dall’interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it, ovvero presso l’Autorità Marittima.
 

Articolo 2
1. Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l’attestazione dell’invio della comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo,non presenti l’attestazione di cui al precedente comma, deve sospendere l’attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall’accertamento la comunicazione di cui all’art.1 ovvero presentare, all’autorità che ha effettuato il controllo, l’attestazione della comunicazione già effettuata.
3. In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni normative vigenti.
 

Articolo 3
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Roma, lì 6 dicembre 2010