Segnali di soccorso di tipo pirico | MarePesca

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Segnali di soccorso di tipo pirico

31/01/2013 - 10:45

Il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999 n. 387, riporta il "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" relativamente ai seguenti segnali:
 

• razzi a paracadute;
 

• fuochi a mano (luce rossa);
 

• segnali fumogeni galleggianti.
 

Per ciascuno di questi segnali sono riportate le caratteristiche di progetto, conservazione e innesco. In particolare, sull'involucro contenitore devono essere riportate in modo indelebile e leggibile, oltre alle istruzioni scritte (anche in lingua italiana) o figure che illustrano chiaramente l'uso del segnale, i seguenti dati:
 

• nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
 

• nome o sigla del modello;
 

• data di fabbricazione;
 

• estremi dell'atto d'approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.
 

I citati segnali scadono dopo quattro anni dalla data di fabbricazione.